Diritti dei passeggeri

Sintesi dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus per servizi di distanza inferiore ai 250 km. (Regolamento UE 181/2011, in vigore dal 1° marzo 2013)

· Diritto a condizioni di trasporto non discriminatorie
In merito all’acquisto dei titoli di viaggio, i vettori offrono al pubblico le condizioni contrattuali e le tariffe senza alcuna discriminazione diretta o indiretta in base alla cittadinanza dell’acquirente finale o al luogo di stabilimento del vettore o del venditore di biglietti nell’Unione.

· Diritto all’informazione
Tutti i passeggeri che viaggiano mediante servizi di autobus regolari hanno diritto a ricevere informazioni adeguate per tutta la durata del viaggio. Tale diritto include il diritto di essere informato sui diritti dei passeggeri e sui dati necessari per contattare gli organismi nazionali responsabili del controllo.
Tutte le informazioni generali pertinenti e le condizioni di trasporto devono essere disponibili in formati accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta (per esempio stampa a grandi caratteri, linguaggio semplice e chiaro, Braille, nastri audio). I vettori e i gestori delle stazioni predispongono condizioni d’accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta. Tali condizioni devono essere rese pubbliche e sono distribuite materialmente su richiesta del passeggero.

· Diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta *
Oltre ai diritti dei passeggeri in generale, le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno i seguenti diritti quando utilizzano i servizi di trasporto con autobus, al fine di consentire loro di beneficiare delle stesse possibilità di viaggiare degli altri cittadini.
(a) Diritto di accesso al trasporto per le persone con disabilità e per le persone a mobilità ridotta, senza oneri aggiuntivi I vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici non possono chiedere alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta di pagare un costo aggiuntivo per le prenotazioni e i biglietti. Essi non sono inoltre autorizzati a rifiutare una prenotazione, fornire un biglietto, o accettare a bordo passeggeri a causa della loro disabilità o mobilità ridotta. Le eccezioni sono consentite solo nel caso in cui il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta in questione non sarebbe possibile in conformità alla legislazione applicabile sulla sicurezza dei passeggeri e alle disposizioni in materia di salute e sicurezza delle autorità competenti o quando la struttura di un autobus, o le infrastrutture di trasporto non permettono di trasportare tale persona in condizioni di sicurezza e concretamente realizzabili.
(b) Diritto al risarcimento per perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità Qualora un vettore o l’ente gestore della stazione abbia causato la perdita o il danneggiamento di attrezzature per la mobilità (sedie a rotelle e altri dispositivi di assistenza), deve pagare un risarcimento corrispondente al valore di sostituzione dell’attrezzatura in questione o i costi di riparazione (purché la riparazione di tale attrezzatura sia possibile). Se necessario, il vettore si adopera nei limiti del possibile per sostituire temporaneamente la perdita o l’attrezzatura per la mobilità perduta o danneggiata.

· Diritto di trasmettere reclami ai vettori e agli organismi nazionali preposti all’esecuzione del regolamento
I passeggeri possono trasmettere un reclamo ai vettori entro tre mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio regolare. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame. Il vettore dovrà fornire una risposta definitiva entro tre mesi dal ricevimento del reclamo.
I suddetti termini non si applicano alle questioni relative al risarcimento in caso di decesso, lesioni personali o danni e perdite di bagagli in caso di incidenti.

· Applicazione dei diritti dei passeggeri
Ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo al vettore, trascorsi novanta giorni dalla presentazione può presentare segnalazioni all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (istituita ai sensi dell’art. 37 del d. l. 6 dicembre 2011, n. 201), ai sensi del Reg. (UE) 181/2011, tramite posta raccomandata all’indirizzo di Via Nizza n. 230 – 10126 Torino, inviando una e-mail ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: pec@pec.autorita-trasporti.it; reclami-bus@autorita-trasporti.it oppure utilizzando l’apposito accesso telematico (SiTe), disponibile sul sito web dell’Autorità ovvero secondo le modalità tecniche di volta in volta stabilite con provvedimento della medesima Autorità.

* Gli Stati membri possono esonerare i servizi nazionali regolari dall’applicazione delle disposizioni applicabili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta purché assicurino che il livello di protezione delle persone con disabilità o a mobilità ridotta ai sensi delle loro norme nazionali sia almeno uguale a quello previsto dal presente regolamento.

condividi